Musica: Lucio Battisti, la Corte d’appello di Milano ribalta la sentenza del Tribunale
Il legale degli eredi, Motivazione aberrante sul piano giuridico
La Corte d’appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 3182 del 9 agosto 2013 ha ribaltato la sentenza n. 7296 del 30 maggio 2011 con la quale il Tribunale di Milano aveva inibito al Comune di Molteno di continuare ad organizzare la manifestazione “Un’Avventura, Le Emozioni” tenuta dal 1999 a settembre di ogni anno in ricordo di Lucio Battisti, condannando altresì il comune della Brianza a risarcire il danno in favore degli eredi – moglie e figlio – di Lucio Battisti nonché in favore della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. e della Aquilone S.r.l., società intestatarie dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’Artista. “La Corte d’appello di Milano – spiega l’avv. Simone Veneziano, legale degli eredi di Lucio Battisti – ha ritenuto che ‘la manifestazione per cui è causa abbia natura e finalità essenzialmente culturali e commemorative’; cioè l’esatto contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale di Milano, secondo il quale invece il Comune di Molteno ‘per finalità che certamente eccedono il semplice interesse collettivo ad una maggiore conoscenza del noto cantante e delle sua opera (quali potrebbero essere una mostra o un convegno), ha utilizzato immagine e nome del suo noto concittadino per realizzare una kermesse, con animazione per bambini, spettacoli di gruppi e cantanti, premio letterario, gazebo, ristorazione, esibizioni bandistiche, con effetti se non strettamente commerciali, quanto meno di propaganda politica e turistica (i cui ritorni economici appaiono evidenti)’.
Che due giudici – prosegue l’avv. Simone Veneziano – dicano l’uno il contrario dell’altro non deve sorprendere.
Deve piuttosto preoccupare i personaggi notori e i loro eredi il principio affermato dalla Corte d’appello di Milano secondo il quale lo sfruttamento non autorizzato del nome e dell’immagine di un personaggio notorio per finalità di sponsorizzazione è sempre ammissibile ove l’attività di promozione sia stata posta in essere al solo fine di coprire le spese di un evento culturale o commemorativo.
Nella specie, il Comune di Molteno ha incassato nel corso delle varie edizioni della manifestazione oltre 220.000 euro derivanti da sponsorizzazioni legate al nome e all’immagine di Lucio Battisti, ma ciò non è bastato alla Corte d’appello di Milano per ritenere provata la finalità di lucro di tale sfruttamento, in quanto il Comune di Molteno ha sostenuto di avere sempre speso per organizzare la manifestazione più di quanto ha incassato dagli sponsor. Ma è evidente che il concetto di lucro non ha nulla a che vedere con il concetto di utile. Se dovessimo avallare la motivazione della Corte d’appello di Milano, chiunque potrebbe utilizzare per finalità di sponsorizzazione il nome e/o l’immagine di un personaggio notorio, senza il suo consenso, per promuovere un evento culturale e commemorativo, sostenendo di non guadagnarci nulla, ma solo allo scopo di coprire i costi dello stesso, il che è aberrante sul piano giuridico”. La disputa tra gli eredi di Lucio Battisti e il Comune di Molteno è destinata a continuare.
Gli eredi hanno preannunciato che impugneranno la sentenza in Cassazione. “La sentenza della Corte d’appello di Milano – conclude l’avv. Simone Veneziano – farà sicuramente discutere. Sono sempre più frequenti i casi di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non o di loro eredi che denunciano l’illecita utilizzazione del nome e dell’immagine del proprio congiunto per finalità meramente speculative e che, alla luce della sentenza della Corte d’appello di Milano, rischiano di vedere amputati i propri diritti”.
Adriano Celentano smentisce la sua partecipazione all'inaugurazione del Nuovo Smeraldo di Milano 12:57 il 28 agosto 2013 Permalink |
[…] di Lucio Battisti circa lo sfruttamento dell’immagine dell’artista a fini pubblicitari (leggi la notizia) ora tocca ad Adriano Celentano che è stato costretto in queste ore a diffondere un comunicato […]
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